C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente)

NOZIONI GENERALI

  1. Introduzione:

A decorrere dal 10.9.2008 per il trasporto persone e dal 10.9.2009 per il trasporto merci i conducenti professionali devono possedere una apposita qualificazione denominata C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente).

La disciplina della qualificazione iniziale e della formazione periodica, deriva dalla direttiva comunitaria 2003/59/CE e si rivolge ai conducenti che svolgono professionalmente l’attività di conducente (ad es.: trasporto di cose con veicoli ad uso terzi, trasporto di persone con autobus NCC o in servizio pubblico di linea, ecc.) su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE.

  1. Normativa di riferimento:

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 luglio 2003 n. 2003/59/CE “sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri”.

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286: “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, articoli 13 e seguenti.

Decreto Ministeriale 16 ottobre 2009: “Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009”.

Decreto dirigenziale 17 aprile 2013: “Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC”.

  1. Conseguimento della C.Q.C.:

La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento del relativo esame, oppure per documentazione ed in esenzione da esame.

La CQC è rinnovata nella validità a seguito delle frequenza di un corso di formazione periodica.

Il possesso della CQC è comprovato:
a) per i titolari di patente di guida italiana dall’apposizione del codice unionale “95” sulla patente (PatenteCQC)
b) per i titolari di patente di guida rilasciata da uno stato estero, dal documento CQC formato card.

La qualificazione CQC per il trasporto persone comprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

  1. Deroghe:

La CQC non è richiesta ai conducenti:

  • dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/H;
  • dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
  • dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  • dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
  • dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;
  • dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

NB: la deroga è riferita ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, ma la deroga non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo ad uso proprio risulti assunto con la qualifica di autista, trattandosi in tal caso di guida a carattere professionale.
Non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuola bus per i quali era richiesto il CAP KD, sia che si tratti di attività esercitata in conto proprio che per conto terzi.

  1. Validità:

Il documento ha la validità di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data del superamento dell’esame.
Nel caso di ottenimento della CQC per documentazione la validità scade il 9 settembre 2015 per il trasporto persone e il 9 settembre 2016 per il trasporto di cose. Dopo tali scadenze, e a seguito di un corso di formazione periodico, decorre una validità quinquennale.

Il rinnovo quinquennale della CQC è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di 35 ore presso un’autoscuola, o presso un centro di istruzione automobilistica o altro ente autorizzato.
La validità è rinnovata dall’ufficio della Motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l’autoscuola o l’ente che ha svolto il corso di formazione periodica. La validità della nuova CQC decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente, nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso periodico prima della scadenza. Nel caso in cui il corso venga effettuato dopo la data di scadenza ma entro due anni, la CQC è da ritenersi sospesa e la guida professionale vietata fino al giorno di rilascio dell’attestato di frequenza del corso. Oltre due anni dalla scadenza il rinnovo di validità è soggetto alla ripetizione dell’esame (tuttavia, a breve, con l’uscita di un nuovo decreto, questa disposizione cambierà. Ad esempio se si frequenta un corso prima della scadenza della CQC i 5 anni decorrono dalla presentazione dell’attestato alla motorizzazione e non a far data dalla scadenza della CQC).